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21 novembre 2005

Delibera esercizi pubblici

Oggetto: ordinanza sindacale del 9 luglio 2003 e di quelle a seguire in merito agli esercizi pubblici”

Preso atto:

- della L.287/91 che norma l’attività dei pubblici esercizi e obbliga le regioni (art. 3.4) a fissare i criteri e i parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate;
- della Legge Regionale n.30 del 24 dicembre 2003, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, avente titolo “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e del Decreto della Giunta Regionale n.7/17516 del 17 maggio 2004 che fissa gli “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n.30 del 24 dicembre 2003”;
- che il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato la programmazione locale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande entro i centottanta giorni a decorrere dall’emanazione degli Indirizzi generali (17 maggio 2004), come da art.9 comma 1 della L.R. n.30 del 24 dicembre 2003;
- che, in mancanza della delibera consiliare comunale sulla programmazione delle attività degli esercizi pubblici, il Comune agisce in regime di transizione (ex L.25/5 gennaio 1996) che affida al Sindaco e all’Assessore al Commercio, suo delegato, la fissazione dei criteri e del parametro numerico provvisorio (numero degli esercizi presenti nella Zona Commerciale/residenti) per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di esercizi pubblici;
- che l’ordinanza sindacale del 9 luglio 2003 sostituisce all’obbligo di 50 metri di distanza e al numero contingentato degli esercizi pubblici per ciascuna delle 9 Zone Commerciali, corrispondenti a quelle del decentramento, il principio “del grado di concentrazione”, in rapporto alla domanda-offerta, per microaree definite da un raggio di 200 metri.
considerato che:
- l’introduzione del criterio delle microaree e del grado di concentrazione comporta, necessariamente, un costante e progressivo aumento del parametro numerico, cioè degli esercizi pubblici, che non tiene conto della sostenibilità ambientale dei quartieri;
- il parametro numerico provvisorio (che definisce la quantità massima consentita degli esercizi pubblici) può essere aumentato anche in relazione ad alcuni parametri tra cui quello di isola pedonale + 50%, quello della presenza di stazioni, metropolitane + 20%, degli alberghi + 20%, dei mercati settimanali scoperti + 20%, dell’Università + 20% e che tali incrementi sono tra di loro cumulabili;
- nella zona dei Navigli, ad esempio, la somma dei suddetti incrementi proporzionali consente un aumento degli esercizi pubblici pari al 130% del tasso di concentrazione che a sua volta, per il conseguente incremento del parametro numerico provvisorio (numero degli esercizi presenti nella Zona Commerciale/residenti), si incrementa di anno in anno;
- tali criteri e il conseguente parametro numerico provvisorio contrastano con gli articoli: 1 e), f), i), 2.1 b), della L.R. 30/2003 e con gli articoli: 7.1, 7.2, 11.3, 11.4, 11.5 della D.g.r. 17 maggio 2004-n.7/17516, laddove vengono richiamati: una equilibrata dislocazione sul territorio degli esercizi pubblici, la salvaguardia delle aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico e artistico-culturale e l’obbligo del Comune di valutare l’idoneità della loro ubicazione in “relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica”;
- tali criteri e il conseguente parametro numerico provvisorio possano prefigurare una situazione di vantaggio degli esercizi pubblici rispetto ad altri esercizi commerciali normati da regolamenti più restrittivi.

Tutto ciò premesso,
il Consiglio di Zona 6 invita il Sindaco e la Giunta a:
· interrompere il rilascio di nuove autorizzazioni secondo l’ordinanza sindacale del 9 luglio 2003 e di quelle a seguire
· ripristinare, temporaneamente, l’obbligo dei 50 metri di distanza e del numero contingentato degli esercizi pubblici per ciascuna delle 9 zone commerciali in attesa della revisione, secondo i criteri e gli indirizzi della L.R. 30/2003 e della D.g.r. 17 maggio 2004-n.7/17516, dei criteri e del parametro numerico provvisorio per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura degli esercizi pubblici