Il 19 febbraio 2010 è stato varato all’unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Giuseppe Pisanu il codice di autoregolamentazione per i candidati alle elezioni regionali che si sarebbero tenute dopo poche settimane. Il codice impegnava i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che lo sottoscriveranno a non presentare come candidati alle prossime elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, relativamente a uno dei seguenti delitti: associazione a delinquere (art 416) e di stampo mafioso (art 416 bis); estorsione, usura, riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita, traffico illecito di rifiuti.
Non pensiamo sia sufficiente. Pensare che una persona che abbia ricevuto un avviso di garanzia in un’indagine di mafia possa essere candidata non è accettabile. Ma ancora di più: non vogliamo demandare ai giudici la decisione ultima sulla composizione della lista.
In parte questa forte esigenza è già recepita dal Codice etico approvato dall'Assemblea Costituente del Partito Democratico due anni prima: il 16 febbraio 2008. Innanzi tutto cita il patteggiamento al pari della condanna in primo grado specificando quindi che rappresenta, di fatto, ammissione di colpa. Riprendendo la prima stesura del Codice di autoregolamentazione della precedente commissione antimafia, quella presieduta da Francesco Forgione è del tutto simile al testo Pisanu. Ci sono però alcuni altri commi di un successivo articolo estremamente significativi e migliorativi.
Laddove si legge: Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegna a: comunicare all’organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. rendicontare, con una relazione dettagliata, le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne al partito; evitare l’uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a disposizione in ragione dell’incarico svolto. Evitare, inoltre, l’impiego ingiustificato di risorse, ad esempio nel caso di acquisto di beni e arredi destinati all’ufficio, sia istituzionale che di partito; rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di partito svolta. Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre: la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno.
Il Codice etico del Pd, quindi va ben oltre, non delega la valutazione del singolo eletto alla magistratura, esige alcuni atti di trasparenza individuale nelle appartenenze e nella gestione di risorse proprie o pubbliche, individua alcuni comportamenti non eticamente accettabili.
Il Codice Etico è vincolante, e varrebbe la pena rendere particolarmente visibile e formale la sua accettazione al momento del conferimento della candidatura, indicando però con precisione casi in cui la persona potrebbe essere costretta anche alle dimissioni.
Ciò che proponiamo.
Nel Codice etico si parla di candidati in un caso e di dirigenti, nonché di persone elette e non si incrocia la possibilità che durante il mandato emergano situazioni previste nelle normative legate alla non candidabilità.
Vogliamo che si definisca più precisamente, in sede di candidatura gli impegni e che i nostri candidati alle prossime amministrative sottoscrivano una dichiarazione che li impegni e li obblighi ad una azione politica trasparente, di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che li impegni a denunciare qualsiasi atto di intimidazione, minaccia e tentativo di corruzione rivolto loro durante il mandato, che tuteli il partito che li ha eletti o l'istituzione per la quale svolgono un incarico di governo.
Per quel che riguarda la trasparenza vogliamo che ciascun candidato depositi all'atto dell'accettazione della candidatura:
- la dichiarazione dei redditi e dei beni mobili e immobili posseduti come già previsto dalla normativa vigente;
- gli emolumenti percepiti a qualunque titolo relativi a nomine e incarichi in enti pubblici o società a partecipazione pubblica o in società controllate o partecipate da società a partecipazione pubblica; gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo anche in altri enti e le nomine in enti pubblici o nelle società a partecipazione pubblica o ancora nelle società controllate o partecipate da società a partecipazione pubblica;
- la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro;
- l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità in essi ricoperti.
- I documenti devono essere pubblicati sul sito internet del partito unitamente alle entrate e alle uscite relative alla campagna elettorale del singolo candidato. Eventuali mancanze devono essere segnalate sul sito del partito.
Per meglio agevolare il controllo civico sui candidati la lista delle prossime amministrative dovrà essere pubblicata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla sua presentazione e deposito, al fine di dare modo ai cittadini di presentare considerazioni, dubbi, indicazioni di comportamenti poco trasparenti. Le considerazioni i dubbi e le indicazioni, devono essere circoscritte e firmate.
Sempre più spesso è capitato che politici eletti nelle Amministrazioni pubbliche fossero intercettati, fossero citati in intercettazioni, la Procura si occupasse di loro, esprimendo giudizi anche di un certo rilievo, ma che non venissero emessi nei loro confronti né avvisi di garanzia, ne tantomeno, ordinanze di rinvio a giudizio.
In questi casi il candidato, l’eletto o l’amministratore dovrà acquisire gli atti e metterli a disposizione del Comitato dei Garanti. che valuterà, in assenza di avviso di garanzia come giudicare il comportamento dell’interessato ed eventuali responsabilità valutate da un punto di vista etico-politico e non da un punto di vista penale (già definiti dagli organi competenti). Nel momento in cui venissero giudicati gravi si potrà arrivare a ravvisare la non candidabilità della persona, oppure le dimissioni in caso la persona fosse eletta.
Nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere sottoscritto l’obbligo per la persona candidata di offrire sempre e comunque la propria totale disponibilità ai giudici depositari dell’indagine che lo dovesse coinvolgere, nel contribuire alla stessa chiedendo di farsi interrogare come previsto dall’articolo 374 del Codice di Procedura Penale.
In sede di accettazione della candidatura, si deve esigere, che in caso la persona fosse eletta e qualora fosse raggiunta da decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale, ovvero che sia stata condannata con sentenza anche non definitiva, relativamente a uno dei delitti previsti dal codice di autoregolamentazione votato dalla Commissione Antimafia e dal Codice Etico del Pd, si dimetta da qualsiasi incarico pubblico ricoperto.
Nel caso la persona eletta fosse raggiunta da un avviso di garanzia, sarà il comitato dei garanti che dovrà decidere se già emergono in sede di indagine prove che danneggiano il partito o l’Istituzione e che determinino la richiesta di dimissioni.
Le inadempienze al presente codice verranno trattate e sanzionate dal Comitato dei Garanti del Partito.