Finalità:
- garantire mediante un organo indipendente l’effettività della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte più importanti dell’amministrazione;
- assicurare sedi adeguate per l’emersione degli interessi individuali e collettivi coinvolti nei progetti cittadini attraverso procedure pubbliche di dibattito, evitando che il ricorso alle azioni giudiziarie finisca per essere l’unico strumento a disposizione dei cittadini per far valere tali interessi;
- garantire trasparenza ed efficacia nelle nomine effettuate dal Comune evitando prassi di lottizzazione.
Quadro di riferimento normativo:
- Costituzione (artt. 3, 97)
- convenzione di Aarhus 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
- D. lgs. n. 267 del 2000 e succ. modif. (testo unico sull’ordinamento degli enti locali: in particolare artt. 8, 10)
- legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e succ. modif.
- statuto comunale
- regolamento comunale sulla attuazione dei diritti di partecipazione politica
Oggetto:
istituzione e nomina di una autorità garante, composta da un Presidente e due (o quattro) componenti, eletti dal consiglio comunale con voto a maggioranza qualificata, fra persone che diano garanzie di totale indipendenza e autorevolezza istituzionale e non abbiano interessi personali nelle attività del Comune coinvolte nei compiti dell’autorità medesima.
Compiti dell’autorità:
a) Funzionamento degli istituti di partecipazione
1. promuovere l’adozione dei necessari atti normativi concernenti gli strumenti di partecipazione ed elaborare le relative proposte;
2. dettare linee guida per l’amministrazione intese ad assicurare l’effettivo funzionamento degli istituti di partecipazione previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comune;
3. vigilare sull’effettiva acquisizione e presa in considerazione da parte dell’amministrazione delle proposte e delle istanze dei cittadini singoli e associati, presentate nei modi previsti, in tutti gli ambiti nei quali l’amministrazione stessa eserciti poteri e funzioni di qualsiasi tipo, anche non deliberative;
4. esaminare le istanze e i reclami di cittadini singoli e associati concernenti mancanze o difetti di attuazione di istituti di partecipazione, intervenendo presso gli organi e gli uffici dell’amministrazione con le opportune segnalazioni e fornendo agli instanti risposte tempestive ed esaustive.
b) Garanzia e organizzazione del dibattito pubblico
5. In relazione ai progetti e alle proposte appartenenti alle categorie e tipologie individuate dal regolamento o dal consiglio comunale su proposta della autorità garante, o per le quali comunque ciò sia richiesto nei modi previsti, stabilire e organizzare procedure obbligatorie di dibattito pubblico.
Tali procedure:
- devono essere attivate prima dell’avvio del processo decisionale degli organi comunali;
- devono prevedere sedi e apposite modalità di dibattito pubblico preventivo sugli scopi, i benefici e i costi del progetto, sulle alternative prospettabili, sulle modalità necessarie per tener conto, armonizzandoli, dei legittimi interessi collettivi coinvolti in esso;
- devono includere l’acquisizione e la tempestiva messa a disposizione del pubblico di dati e informazioni sul progetto con carattere di completezza;
- devono prevedere l’invito pubblico a chiunque sia interessato a partecipare al dibattito precisandone le modalità;
- devono individuare sedi e tempi certi per la conclusione del dibattito pubblico e per l’avvio delle procedure deliberative da parte degli organi competenti;
- devono concludersi con la redazione di un rapporto fornito agli organi investiti delle decisioni: delle risultanze del rapporto deve essere tenuto espressamente conto nelle motivazioni delle conseguenti deliberazioni.
c) Trasparenza e vigilanza sulle nomine dei rappresentanti del Comune
6. vigilare affinchè le procedure di nomina, da parte del Sindaco e del consiglio comunale, di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, società partecipate, società controllate anche indirettamente, siano attuate nel rispetto dei seguenti c criteri e requisiti:
- siano preventivamente portati effettivamente a conoscenza del pubblico gli incarichi per i quali si debba procedere alla nomina dei titolari, con le relative caratteristiche e gli eventuali compensi previsti;
- siano assicurate effettive possibilità di proporre candidature, accompagnate da adeguate motivazioni, anche da parte di soggetti esterni all’amministrazione;
- gli incarichi siano attribuiti a persone fornite di requisiti di competenza adeguati al tipo di ente e di incarico;
- in taluni casi, la nomina definitiva sia condizionata al parere del consiglio comunale o di commissioni dello stesso, espresso a seguito di pubblico confronto (hearing) con i candidati indicati;
- l’attribuzione dell’incarico sia preceduta o accompagnata dalla formulazione di indirizzi espliciti, da parte degli organi dell’amministrazione, sugli scopi per i quali l’amministrazione si avvale dell’ente, organismo o società cui l’incarico si riferisce, e sui risultati che l’amministrazione si attende dall’azione degli organi a cui l’incarico si riferisce;
- siano pubblicate per intero le delibere di nomina e di indirizzo;
- siano assicurate procedure effettive di rendicontazione pubblica e di controllo da parte dell’amministrazione sullo svolgimento dell’incarico e sui risultati dell’azione degli organi a cui esso si riferisce.
Nota: l’autorità garante sostituisce a tutti gli effetti