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5 gennaio 2013

Proposta di codice di autoregolamentazione

Milano Democratica Contro le Mafie ha proposto questo testo per regolamentare le candidature in Regione Lombardia

L’esigenza che spinge il Partito Democratico a varare un codice di autoregolamentazione per le prossime amministrative del 2013 nasce principalmente dall’urgenza di dare un forte e chiaro messaggio ai cittadini in relazione al brutto spettacolo che la politica ha dato di sé negli ultimi anni. Nel recente passato il Partito Democratico e il Centrosinistra intero, hanno segnato differenze molto significative in termini di contenuti e comportamenti reattivi, in merito a situazioni che ponevano in forte imbarazzo quel consigliere, quell’assessore, quel Sindaco. Differenze sostanziali sono state marcate rispetto ai numerosi e gravissimi reati e comportamenti imputati ad esponenti del Centrodestra e soprattutto alla reazione scomposta che ha caratterizzato il Popolo delle libertà, alle diverse notizie che la stampa ha doverosamente reso note: attacchi alla magistratura, demonizzazione e demolizione dell’avversario o di chi aveva fatto della questione etica un tema all’ordine del giorno dell’agenda politica, arrivando a creare ad arte nuovi scandali che danneggiassero il nemico di turno.
Vogliamo comunque rilanciare. Essere, su questi temi, quelli che dettano l’agenda politica, alzano l’asticella, costringendo gli altri a fare i conti con i nuovi obiettivi.
Lanciare una sfida a tutti gli altri partiti proprio in prospettiva delle elezioni amministrative del 2013.

Il 19 febbraio 2010 è stato varato all’unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Giuseppe Pisanu il codice di autoregolamentazione per i candidati alle elezioni regionali che si sarebbero tenute dopo poche settimane. Il codice impegnava i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che lo sottoscriveranno a non presentare come candidati alle prossime elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personaleovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, relativamente a uno dei seguenti delitti: associazione a delinquere (art 416) e di stampo mafioso (art 416 bis); estorsione, usura, riciclaggio e impiego didanaro di provenienza illecita, traffico illecito di rifiuti.
Non pensiamo sia sufficiente. Pensare che una persona che abbia ricevuto un avviso di garanzia in un’indagine di mafia possa essere candidata non è accettabile. Ma ancora di più: non vogliamo demandare ai giudici la decisione ultima sulla composizione della lista.
In parte questa forte esigenza è già recepita dal Codice etico approvato dall'Assemblea Costituente del Partito Democratico due anni prima: il 16 febbraio 2008. Innanzi tutto cita il patteggiamento al pari della condanna in primo grado specificando quindi che rappresenta, di fatto, ammissione di colpa. Riprendendo la prima stesura del Codice di autoregolamentazione della precedente commissione antimafia, quella presieduta da Francesco Forgione è del tutto simile al testo Pisanu. Ci sono però alcuni altri commi di un successivo articolo estremamente significativi e migliorativi.
Laddove si legge: Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegna a: comunicare all’organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. rendicontare, con una relazione dettagliata, le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne al partito; evitare l’uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a disposizione in ragione dell’incarico svolto. Evitare, inoltre, l’impiego ingiustificato di risorse, ad esempio nel caso di acquisto di beni e arredi destinati all’ufficio, sia istituzionale che di partito; rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di partito svolta. Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre: la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno.

Il Codice etico del Pd, quindi va ben oltre, non delega la valutazione del singolo eletto alla magistratura, esige alcuni atti di trasparenza individuale nelle appartenenze e nella gestione di risorse proprie o pubbliche, individua alcuni comportamenti non eticamente accettabili.
Il Codice Etico è vincolante, e varrebbe la pena rendere particolarmente visibile e formale la sua accettazione al momento del conferimento della candidatura, indicando però con precisione casi in cui la persona potrebbe essere costretta anche alle dimissioni.

Vogliamo infine ricordare che non possono essere candidati a ricoprire le cariche elettive degli organi delle province, dei comuni e delle circoscrizioni, né da tali organi possono essere nominati ad altre cariche pubbliche, coloro i quali siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati al comma 1 dell’articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 (416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,coloro che hanno riportato condanna definitiva per peculato, corruzione, concussione, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.
L’amministratore che ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58 decade dalla stessa dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (articolo 59, comma 6). 

Ciò che proponiamo.

1. Proponiamo che il Pd Lombardo, andando oltre a ciò che il Codice Etico prevede, non candidi persone rinviate a giudizio per concussione, corruzione o peculato e sancisca il principio che non verranno candidate persone che sono sotto indagine per tali reati o per altre tipologie di reato così come elencati nello stesso Codice Etico del Partito Democratico. In relazione alle persone sotto indagine al momento della candidatura i casi verranno valutati singolarmente e si propone che, se si ritiene opportuno candidare ugualmente la persona, la Direzione Regionale dirami un comunicato stampa che definisce con chiarezza entrando nel merito dei singoli episodi i motivi di tale scelta.

In relazione all’articolo articolo 3 comma 2 lettera a) del Codice etico: Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano a:

a)

comunicare all’organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti.

Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre: la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno.

2. Si propone che in sede di accettazione della candidatura, anche delle elezioni primarie per il Parlamento, ciascun candidato rediga una dichiarazione esplicita in riferimento al sopra citato art 3 comma 2 lettera a che viene pubblicata sul sito del partito e pubblicata sul sito personale di ciascun candidato.
In relazione al punto in cui si indicano situazioni personali che possano condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, si intendono anche, a titolo di esempio, i legami di parentela diretti o affini con persone legata alla criminalità organizzata oppure scelte di impiego elle proprie risorse in qualità di eletto nelle Istituzioni che rischiano di essere considerate improprie rispetto al ruolo ricoperto. In questo secondo esempio si fa esplicito riferimento all'inchiesta condotta dalla procura di Milano sui rimborsi regionali. Inoltre, siccome sempre più spesso è capitato che politici eletti nelle Amministrazioni pubbliche fossero intercettati, fossero citati in intercettazioni, la Procura si occupasse di loro, esprimendo giudizi anche di un certo rilievo, senza però produrre nei loro confronti né avvisi di garanzia, ne, tantomeno, ordinanze di custodia cautelare o di rinvio a giudizio il candidato (ma anche l’eletto o l’amministratore) si impegna ad acquisire gli atti e metterli a disposizione del Comitato dei Garanti. che valuterà come giudicare il comportamento dell’interessato ed eventuali responsabilità valutate da un punto di vista etico-politico e non da un punto di vista penale (già definiti dagli organi competenti). Nel momento in cui venissero giudicati gravi si potrà arrivare a ravvisare la non candidabilità della persona, oppure le dimissioni in caso la persona fosse eletta. Le scelte dovranno essere comunicate all’interessato tramite lettera scritta e circostanziata.

3. Proponiamo altresì che i nostri candidati dichiarino attraverso atto sottoscritto in sede di candidatura, gli impegni che assumono per un’azione politica trasparente, di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, l’obbligo a denunciare qualsiasi atto di intimidazione, minaccia e tentativo di corruzione rivolto loro durante il mandato e a tutelare, prima di sé stessi, il partito che li ha eletti o l'istituzione per la quale svolgono un incarico di governo.

4. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere sottoscritto l’obbligo per la persona candidata di offrire sempre e comunque la propria totale disponibilità ai giudici depositari dell’indagine che lo dovesse coinvolgere, nel contribuire alla stessa chiedendo di farsi interrogare come previsto dall’articolo 374 del Codice di Procedura Penale.

5. Per quel che riguarda ciò che viene indicato al secondo punto dell’articolo 3 comma 2 a) proponiamo che ciascun candidato depositi all'atto dell'accettazione della candidatura:


la dichiarazione dei redditi e dei beni mobili e immobili posseduti come già previsto dalla normativa vigente;

gli emolumenti percepiti a qualunque titolo relativi a nomine e incarichi in enti pubblici o società a partecipazione pubblica o in società controllate o partecipate da società a partecipazione pubblica; gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo anche in altri enti e le nomine in enti pubblici o nelle società a partecipazione pubblica o ancora nelle società controllate o partecipate da società a partecipazione pubblica;

la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro;

l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità in essi ricoperti.

I documenti devono essere pubblicati sul sito internet del partito unitamente alle entrate e alle uscite  relative alla campagna elettorale del singolo candidato.Eventuali mancanze devono essere segnalate sul sito del partito.

6. Per meglio agevolare il controllo civico sui candidati proponiamo che la lista delle prossimeelezioni amministrative debba essere pubblicata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla sua presentazione e deposito, al fine di dare modo ai cittadini di presentare considerazioni, dubbi, indicazioni di comportamenti poco trasparenti. Le considerazioni i dubbi e le indicazioni, devono essere circoscritte e firmate.

7. Proponiamo altresì, in sede di accettazione della candidatura, di esigere dal candidato, che, in caso fosse eletto e qualora fosse raggiunto da decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale, ovvero che sia stata condannata con sentenza anche non definitiva, relativamente a uno dei delitti previsti dal codice di autoregolamentazione votato dalla Commissione Antimafia e dal Codice Etico del Pd, ed anche per resti di corruzione, concussione o peculato, si dimetta da qualsiasi incarico pubblico ricoperto.
Nel caso la persona eletta fosse raggiunta da un avviso di garanzia, sarà il comitato dei garanti che dovrà decidere se già emergono in sede di indagine prove che danneggiano il partito o l’Istituzione e che determinino la richiesta di dimissioni.

Infine, per ciò che concerne la campagna elettorale proponiamo di imporre scelte di comportamento che riducano spese e competizione interna poco sana e poco corretta.

8. Imporre un limite di spesa per la campagna elettorale (20.000 euro?), l’obbligo di avvalersi di unsito in cui settimanalmente rendicontare di tutte le spese per ogni singola iniziativa fatta e in calendario, dichiarando anche quando sono totalmente gratuite o svolte grazie a finanziamenti privati indicando, in questi casi, da chi giunge il finanziamento e con quale somma.


9. l’obbligo di non avvalersi di cartelloni pubblicitari elettorali a pagamento, spot pubblicitari su televisioni private. Si potrebbe anche spingersi a negare la possibilità di avvalersi dei comuni manifesti elettorali personali da affiggere sui cartelloni destinati alla campagna elettorale. Si eviterebbe così di rendere evidente fino a cadere nel ridicolo la competizione interna tra i candidati.

10.  Imporre l’obbligo di astenersi dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

11. Garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, tramite la pubblicazione su proprio sito internet i dati relativi al patrimonio, proprio e famigliare, dati in merito alle attività professionali svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse, così come indicati al punto 5.

Risulta consequenziale che, nel caso le proposte siano accolte, anche in parte, il Comitato dei Garanti assumerà un ruolo e una centralità eccezionali e proprio per questo dovrà essere difeso e valorizzato.

23 dicembre 2012

Milano Democratica contro le mafie