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15 marzo 2015

Abbiamo audito M4 spa per conoscere le strategie messe in atto per prevenire corruzione e mafia

Sono emersi molti elementi importanti e significativi dall'audizione della presidente di M4 spa Laura Brambilla, in merito alle strategie messe in atto per contrastare la corruzione e gli interessi mafiosi in opera pubblica così importante come la linea del metrò.
M4 S.p.A. oltre all'organismo di garanzia, legge 231 del 2001, adotterà anche il piano triennale di lotta alla corruzione (Ptlc), legge 190/2012 che verrà redatto in linea con quello adottato dall'amministrazione comunale. Laura Brambilla ha manifestato la sua disponibilità ad inserire nel Ptlc di M4 il Whistleblowing inserito in quello del Comune di Milano. 
Il regolamento dell'affidamento degli incarichi sotto soglia verrà reso pubblico a breve ed ho suggerito che proprio per queste procedure si valorizzino le aziende inserite nel rating di legalità come ha fatto Cantone per ciò che concerne i servizi postali.

Non abbiamo ancora l'ok per inserire l'obbligatorietà dell'utilizzo delle aziende White List nel panorama dei subcontratti relativi al trasporto terra, guardiania, noli a caldo e a freddo.
La mia richiesta, fatta ad inizio dicembre 2014, e motivata dal fatto che il Comune di Milano è si concedente, ma è azionista di maggioranza anche della spa concessionaria, non ha avuto ancora risposta affermativa. E' vero che il consorzio di imprese private è altra cosa dal concessionario, fatto sta che Cantone, anche in questo caso, ha fatto richiesta di chiarimenti, perché la normativa non è del tutto chiara in proposito. Alcuni sono convinti, che già con il Dl 90, si possa imporre l'iscrizione alle White List. Le interpretazioni però sono diverse.
L’opera Metro 4 è stata oggetto di sperimentazione antimafia di monitoraggio finanziario ed in data 6 maggio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo Operativo. Il controllo dei flussi finanziari avverrà su tutte le aziende appartenenti alla filiera degli appalti e dei subcontratti e sui professionisti che, a vario titolo, opereranno, contrattualmente con il concessioanrio. Il progetto C.A.P.A.C.I. (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contractsprevede sanzioni importanti nel momento in cui le aziende che opereranno in M4 non aprano un conto corrente dedicato oppure non utilizzino il conto corrente oppure ancora non utilizzino il bonifico così come dettato dalla protocollo.
A seguito del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n.114, all’art.36 si è aggiornato il Protocollo Operativo M4 già firmato il 24 marzo dell'anno scorso.
Due le clausole inserite che rendono più chiaro quando risolvere il contratto nel momento in cui c'è l'accusa che un'azienda abbia corrotto un funzionario.
Eccole qui di seguito:
a) Clausola n. 1:“Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera”, dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
b) Clausola n. 2: “Il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera”, dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.