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19 aprile 2015

Estendere alle società partecipate alcuni comportamenti che il Comune ha formalizzato per la trasparenza, l'antimafia, l'anticorruzione

Estendere alle società partecipate alcuni comportamenti che il Comune ha formalizzato in sede di pianificazione delle proprie politiche di trasparenza, antimafia anticorruzione. Questo l'obiettivo che sto perseguendo, anche tramite la preziosa collaborazione di Mariangela Rimoldi dirigente Controllo partecipate. Alcune di queste modifiche ho chiesto che rientrino in sede di definizione della programmazione degli indirizzi e degli obiettivi che il Comune dà alle aziende di cui è l'unico socio, o socio di riferimento. 
Due delle sollecitazioni sono strettamente legate ai fatti che hanno portato all'arresto, lo scorso mese di marzo, di Ercole Incalza e Stefano Perrotti, in relazione ai fatti corruttivi o presunti tali, all'interno di alcune grandi opere. Quella inchiesta ci ha riportato all'attenzione il ruolo di grandissimo rilievo che ha il direttore di lavori nelle opere pubbliche. Figura centrale a garanzia della stazione appaltante, figura che presenzia in cantiere, costantemente sotto pressione per ogni singola vicenda che lì accade, per ogni singola riserva che l’azienda propone o variante in corso d'opera. All'articolo 48 del Piano triennale anticorruzione del Comune viene prescritto che, nella fase di esecuzione dei lavori pubblici al fine di non rendere continuativi i contatti tra uno stesso Direttore lavori e le Imprese appaltatrici, si prevederà che un Direttore dei lavori, ove possibile, non possa dirigere più di 2 interventi con la medesima Ditta nell'arco di un triennio. Nel caso fosse necessario acquisire le competenze all'esterno allora sarà fondamentale applicare quanto scritto nella delibera di Giunta 2569 del 20 dicembre 2013 (Codice di comportamento del Comune di Milano). Il Direttore dei Lavori, dovrà essere selezionato tra una rosa, alla quale verrà chiesta una dichiarazione di indipendenza del direttore dei lavori/responsabile del procedimento/procuratore nei confronti della ditta affidataria del servizio/lavoro di riferimento. Nella delibera viene anche prescritto che chi svolgerà gli incarichi di cui sopra non concluda accordi o negozi ovvero stipulazioni di contratti a titolo privato, nei due anni successivi dal momento in cui svolge il lavoro per la stazione appaltante. 
La terza attenzione riguarda quanto previsto nel Piano Triennale anticorruzione del Comune, in merito alla certificazione antimafia e ai subappalti: l'ufficio alla valutazione dell'istanza di subappalto procede a controllare le dichiarazioni rese da tutti i subappaltatori effettuando controlli analoghi a quelli attivati in sede di stipulazione del contratto principale. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, ai fini del controllo, si richiede la documentazione antimafia anche nel caso in cui la richiesta di subappalto formulata da un'impresa a favore di un subappaltatore, di importo inferiore alla soglia minima di € 150.000, sommata a precedente richiesta in corso di esecuzione riferita allo stesso contratto originale ed alla stessa impresa superi la predetta soglia di € 150.000.
Così anche il whistleblowing, nelle aziende partecipate deve diventare procedura consolidata, magari unificata con quella già avviata in Comune. Un accesso alla Intranet, l'assoluta riservatezza e tutela del segnalante, un codice per l'interlocuzione, un Organismo di Garanzia che raccoglie le segnalazioni e avvia l'indagine interna.
In ultimo ritengo che sarebbe importante che vi fosse un unico regolamento delle assunzioni, nelle società a totale partecipazione che gestiscono servizi pubblici locali (MM, Milanosport, MiRistorazione, Sogemi) che sono tenute, dal 2008, ad assumere un regolamento per le assunzioni nel rispetto dei principi di reclutamento a cui è soggetto anche il Comune. LASP, aziende di servizi alla persona (Golgi Redaelli, Pat), le fondazioni, le società senza rapporto di controllo pubblico e le società di secondo livello, non sono tenute dalla legge ad adottare alcun regolamento o protocollo in materia assunzionale. In questo caso sarebbe invece importante insistere perché ciò venga redatto, almeno al pari delle altre società, a partecipazione pubblica totale o di controllo (CAP HOLDING - SEA - AMAT - NAVIGLI LOMBARDI - M4 ecc) che adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria (genericamente determinati in principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità).