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2 agosto 2015

Falso in bilancio: bisogna correre ai ripari modificare legge in fretta e individuare il colpevole di questa contro-riforma!

Bisogna modificare in fretta il testo della legge sul falso in bilancio. Non ne possiamo più andare orgogliosi. Sicuramente una forte dose di distrazione e di superficialità, si è unita ad un disegno invece ben consapevole, che ha prodotto il proscioglimento di Luigi Crespi, per la bancarotta del gruppo Hdc, due giorni dopo l'entrata in vigore della legge. Gli effetti del testo votato dai due rami del Parlamento, privato di quattro semplici parole, ancorché oggetto di valutazioni, rendono ridicola la riforma. Peggiorativa. E' con la pubblicazione delle motivazione della sentenza della Cassazione, che assolve senza rinvio, l'ex sondaggista di Silvio Berlusconi,  che vengono resi evidenti i danni prodotti e si fissano i paletti interpretativi del nuovo reato di falso in bilancio, così come modificato dalla riforma entrata in vigore il 14 giugno scorso.
Nella sentenza, depositata il 30 luglio u.s., come scrive Longoni su Italia Oggi, i giudici hanno affermato che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante i falsi estimativi, basati cioè su valutazioni e stime: il valore dell’immobile, dell’avviamento, del magazzino, delle perdite su crediti. Tutto ciò che non è dato oggettivo, ma stima. Togliendo quelle 4 parole, tra l'altro (beffa delle beffe) presenti nella norma voluta da Berlusconi, si produce l'effetto che il falso in bilancio o è scritto nero su bianco o viene prodotto dall'eliminazione di alcune cifre, oppure non lo è. Se si sopravvalutano, immobili, crediti esigibili, la si scampa. Dopo la pseudo-riforma, le false valutazioni non saranno più rilevanti ai fini del falso in bilancio. Più nel dettaglio, riprendendo quanto scritto da Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore, la quinta sezione penale della Suprema Corte evidenzia che, rispetto alle norme emanate nel 2002, la nuova legge resta “amputata” delle “valutazioni estimative” divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%. Tale scelta – osserva la Corte – determina “un ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo”. “E’ del tutto evidente – scrive la Suprema Corte – che l’adozione del riferimento ai ‘fatti materiali’, senza alcun richiamo alle ‘valutazioni’…consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”.
Ora bisogna correre ai ripari immediatamente. E magari individuare chi è responsabile e perché di questo danno.