Nello schema di
decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio in materia fiscale, sottoposto al parere parlamentare, ecco che si materializza un'altra sorpresa. Il nuovo comma l-ter stabilisce che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi, in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma l, lettere a) e b). Quindi, le valutazioni sbagliate, che determinano vantaggi fiscali illegittimi, non sono perseguibili penalmente se differiscono per non oltre il 10 % del valore totale senza che siano individuate soglie assolute. Il 10% per cento può essere una valutazione di un milione di euro come di 10 o 100 milioni. Se oltre a questo comma si ricorda gli
obiettivi che il MEF ha dato all'Agenzia delle Entrate (meno 400 mila controlli per il 2015) e le soglie di punibilità (di cui abbiamo già parlato) aumentate, non si può essere soddisfatti. Vedi anche
articolo dell'Huffington Post.