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14 novembre 2016

Milan e Inter: le scatole cinesi che Milano deve aprire

Sappiamo che l'F.C. Internazionale Milano S.p.A. e l'A.C. Milan S.p.A. negli ultimi mesi sono state oggetto di diverse attenzioni. Da notizie di stampa apprendiamo che la Suning Holdings Group colosso dell’elettronica e dell’e-commerce ha acquistato circa il 70% dell'Inter. Un'altra cordata cinese ha invece firmato il preliminare di acquisto del 99,93% del Milan. Inter e Milan sono concessionari del Comune di Milano. Hanno in concessione lo Stadio Meazza San Siro e la concessione, del valore di 13 milioni di euro, è stata aggiornata nel settembre 2012 e scadrà nel 2030. Negli ultimi giorni abbiamo saputo che gli investitori interessati a entrare nel Milan, che comparivano nell’accordo preliminare, erano undici. Ora parrebbero dimezzati. Sta di fatto che il club rossonero attende l'ultimo bonifico di 440 milioni da Sino Europe Sports, che dovrebbe avvenire il 21 novembre. I nomi degli acquirenti potrebbero via via diventare noti, ma questo non può accontentare Milano e la sua Amministrazione. Possiamo conoscere i nomi delle aziende o delle finanziarie investitrici e i loro rappresentanti legali, ma dobbiamo sapere se vi siano trust o fiduciarie nei loro assetti societari. Non possiamo immaginare di stendere un contratto con una serie di scatole cinesi senza sapere il beneficiario finale.
Vogliamo sapere chi sono titolari effettivi delle realtà imprendtoriali e finanziarie che hanno investito in Milan e Inter, soprattutto se nell'assetto societario sono presenti trust o fiduciarie. Nel caso, come appare per il Milan siano presenti fondi di investimento, anche pubblici, sarà necessario conoscere gli azionisti di riferimento, chiunque trarrà vantaggi (o svantaggi) da questa operazione.

E’ un obbligo. Almeno per due norme.
1. All’articolo 80 comma 5 punto h) del nuovo codice dei contratti si legge che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto (anche riferita a un suo subappaltatore), l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, con cui definiscono disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Si vietano intestazioni ad interposte persone, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti.
2. Nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all’articolo 10, destinatari delle disposizioni contenute, si fa esplicito riferimento, al punto g del comma 2, agli uffici della Pubblica Amministrazione, anche del Comune come si evince dal punto r del comma 2 dell’articolo 1. All’articolo 41 (Segnalazioni di operazioni sospette) i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 vengono ad essere individuati come enti obbligati ad inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La conoscenza dei titolari effettivi risulta obbligatoria per le opere pubbliche date anche in concessione, derivante dagli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette. Se la struttura societaria è opaca la segnalazione diviene quasi automatica, se la struttura societaria è trasparente si possono verificare altri parametri per valutare se vi sia il sospetto che l’azione imprenditoriale messa in atto sia strumento di riciclaggio. A discendere da questi obblighi molte sono le situazioni per le quali emerge nitidamente il dovere di approfondimento da parte di una Pubblica Amministrazione. E non solamente all’atto del controllo di competenza in merito ad appalti, finanziamenti, convenzionamenti o concessioni. Anche nel momento in cui si verifica una vendita di ramo d’azienda o l’acquisto di quote societarie successivamente alla firma di una convenzione o di un contratto con la PA, oppure ancora il subentro ad una licenza.
E allora mettiamoci di "buzzo" buono. Siamo Milano. Vogliamo sapere chi sono titolari effettivi delle realtà imprendtoriali e finanziarie che hanno investito in Milan e Inter, soprattutto se nell'assetto societario sono presenti trust o fiduciarie. Nel caso, come appare per il Milan siano presento fondi di investimento, anche pubblici, sarà necessario conoscere gli azionisti di riferimento, chiunque trarrà vantaggi (o svantaggi) da questa operazione.
Lo abbiamo visto prima. E’ un obbligo per tutti, ma soprattutto, ripeto, per la città di Milano.