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26 dicembre 2016

Direttiva europea antiriciclaggio: Avviso Pubblico risponde alla consultazione del Ministero dell’Economia


La direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei criteri di delega per il recepimento della IV Direttiva AMLD, volto a rettificare la normativa antiriciclaggio nazionale (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni) nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia.

Obiettivo della consultazione è quello di acquisire i primi orientamenti e le osservazioni che i soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, volessero segnalare. Avviso Pubblico ha inviato le proprie osservazioni sulla Direttiva, elaborate dal gruppo di lavoro in materia di antiriciclaggio.
“Abbiamo accolto con favore che la nuova legge 231, almeno nella sua forma di bozza, confermi l’obbligo di segnalare operazioni sospette a rischio riciclaggio – sottolinea David Gentili, Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano e Coordinatore regionale per la Lombardia di Avviso Pubblico – Abbiamo comunque suggerito alcuni aspetti migliorativi, che riguardano l’accesso delle pubbliche amministrazioni al registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sospendere concessioni, affidamenti, finanziamenti e appalti con la controparte che non adempie agli obblighi previsti dall’adeguata verifica”
“Abbiamo chiesto – continua Gentili – che il frutto dell’esperienza dei Comuni in questi anni, che con l’aiuto della UIF (Unità di Informazione Finanziaria, ndr) ha prodotto il decreto del Ministero degli Interni del 25 settembre 2015, non venga perduto ma valorizzato e diffuso come suggerimento utile. Le pubbliche amministrazioni possono efficacemente contrastare oltre all’evasione fiscale anche il riciclaggio nei loro territori, agendo da protagoniste e tutelando la libera e sana concorrenza di mercato”.

Ecco il testo inviato al tesoro:

Reintrodurre tra gli obbligati:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Escludere tra gli obbligati il punto s) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB. In quanto le società fiduciarie sono di per sé stesse soggetti a rischio riciclaggio e per questo erano escuse dalla 231/2007 vigente

All’Art.10 (Pubbliche amministrazioni) specificare che l’attività istituzionale prevede anche i controlli di competenza che le PA eseguono Modificare l’articolo 2 e 3 come di seguito 2. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui le Pubbliche amministrazioni sono esposte nell’esercizio della propria attività istituzionale compresi i controlli di competenza che le PA eseguono. 3. Per le finalità di cui al presente decreto, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale compresi i controlli di competenza che le PA eseguono

All’art. 10 comma 3 modificare come segue: …. La UIF, in apposite istruzioni, adottate, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché ulteriori indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette, aggiornati nel tempo su proposta dei soggettti obbligati e della UIF.
La specifica nasce dall’esigenza di valorizzare Il Decreto del Ministero degli Interni del 25 settembre 2015, frutto di un lavoro condiviso con la UIF e con i Comuni che già applicavano la 231/2007. Il Decreto in maniera approfondita ha elencato gli indicatori di anomalia per la PA, differenziandoli per settori di competenza e ha già indicato procedure organizzative di controllo e percorsi formativi adeguati.

Esplicitazione dell’obbligo di adeguata verifica per la PA Nella 231/2007 erano esplicitamente escluse le Pa dall’adeguata verifica. Nel testo pubblicato sembra invece che non siano escluse, leggendo il punto 8 dell’articolo 3 dei siggetti obbligati. In quanto l’articolo 10 si dice espressamente al punto 3) Per le finalità di cui al presente decreto, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. Per renderlo più chiaro si potrebbe scrivere: Per le finalità di cui al presente decreto e per l’attuazione degli obblighi di adeguata verifica degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di registrazione, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale, compresi i controlli di competenza che le PA eseguono.
Pare infatti allo scrivente fondamentale che la PA possa sospendere il rapporto continuativo sia per ciò che concerne gli appalti (già previsto dal Codice dei contratti vigente) sia per ciò che concerne concessioni, finanziamenti, autorizzazioni relative anche ai controlli di competenza, con la controparte che non adempie agli obblighi previsti dall’adeguata verifica, in particolar modo il riferimento al proprio titolare effettivo. Ci teniamo a sottolineare che tale ipotesi di modifica è già presente in una proposta di legge posta all'attenzione del parlamento olandese (vedi link)

Al punto 4) eliminare la parte del testo che rinvia al Comitato di sicurezza finaziaria poiché rende la procedura più complicata e riduce l’autonomia del soggetto segnalante nel riconoscere indicatori di anomalia nel proprio contesto 4. Le Pubbliche amministrazioni, anche attraverso protocolli di intesa stipulati con la UIF previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di assicurare la predisposizione di efficaci procedure di valutazione del rischio, di individuazione delle misure necessarie a mitigarlo e di riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

Articolo 11 comma 3 Gli organismi di autoregolamentazione irrogano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi o reiterate o sistematiche o plurime ….. comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati attinenti il numero di controlli effettuati, dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali e la fattispecie delle irregolarità individuate che devono comunque essere comunicate alle autorità competenti.

Articolo 21 Accesso al registro Escludere esplicitamente la Pubblica Amministrazione dall’obbligo di riconoscere i diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580