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18 giugno 2018

Milano non può, non deve dialogare con chi ha un cappuccio in testa!


Insieme agli altri consiglieri di Milano Progressista, il 18 di giugno, ho presentato una mozione  che impegna il Sindaco ad inserire nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione specifica norma che obblighi qualsiasi ente privato a dichiarare il proprio titolare effettivo.
Al momento non c'è alcun obbligo esplicito di legge. Milano sarebbe la prima città che adotta il principio secondo il quale chiunque stipuli con lei contratti di convenzione o concessione o partecipa a gare d'appalto o è beneficiario di autorizzazioni e finanziamenti, debba dichiarare chi è la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiario dell'operazione.
L'obbligo discende dall’articolo 10 comma 4 della 231/2007, all'interno del quale viene scritto che le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, basando la propria attività di verifica anche sugli indicatori inseriti nella circolare del 23 aprile u. s. redatta dalla Uif nella quale viene stabilito che il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi e gli indicatori suggeriti che si riferiscono ad elementi soggettivi sono quattro, con 21 subindicatori.
L'obbligo inoltre discende dal Codice di comportamento del comune di Milano che norma il Conflitto di interesse all’articolo 6, all'articolo 7 commi 1, 2 e 3 e all’articolo 8 comma 3 e 4 e la conoscenza dei titolari effettivi delle aziende che hanno qualsivoglia rapporto con il Comune di Milano è propedeutica ad una corretta valutazione di un conflitto di interesse.
L'obbligo infine deriva dal fatto che Milano è Milano e non è possibile che l'Amministrazione Comunale incontri una persona che abbia un cappuccio in testa, un passamontagna. Di cui non si sa l'identità.
Ora la mozione verrà calendarizzata e, se approvata, il principio proposto sarà inserito nel Piano Anticorruzione. Una svolta eccezionalmente significativa nel contrasto ai paradisi fiscali, alle mafie, nella lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale.

Il dispositivo della mozione recita:
...il Consiglio Comunale impegna il sindaco ad inserire nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione e alla Trasparenza (PTPCT) specifica norma che obblighi qualsiasi ente privato che partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva un contratto di concessione d’uso o una convenzione urbanistica o che sia soggetto che riceve un finanziamento, un contributo, un’autorizzazione o una concessione, ovvero l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a dichiarare il proprio titolare effettivo, così come viene definito dall'articolo 20 del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, al fine della corretta applicazione della legge stessa e dell’efficacia e del controllo delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti comunali.

Il titolare effettivo viene definito nel dettaglio dall'articolo 20 del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche:
Art. 20. (( (Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). )) ((1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali: a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'. 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.