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3 ottobre 2018

Il Consiglio Comunale approva la mozione contro l'opacità delle aziende che hanno rapporti con la PA

Approvata la mozione che impegna il sindaco ad inserire nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione e alla Trasparenza (PTPCT) specifica norma che preveda che qualsiasi ente privato che partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva un contratto di concessione d’uso o una convenzione urbanistica o che sia soggetto che riceve un finanziamento, un contributo, un’autorizzazione o una concessione a dichiarare il titolare effettivo (*), cioè il beneficiario ultimo di quel contratto.
L'indirizzo è estremamente innovativo (primo comune in Italia) e mira ad una coerente e più efficace applicazione della legge antiriciclaggio (231/2007) e ad una corretta applicazione del Codice etico dei dipendenti pubblici per ciò che attiene al conflitto di interesse.

Il testo, approfondito in due diverse sedute di commissione antimafia, sottolinea che la pubblica amministrazione, e in particolare Milano, non possa sottoscrivere contratti con persone di cui non si conosce l'identità. Il titolare effettivo è infatti la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo e sappiamo quanti interessi illegittimi si celano dietro strutture societarie opache, spesso con sede in paradisi fiscali che hanno l'obiettivo di nascondere, con artifici societari, i reali beneficiari dell'attività economica o finanziaria posta in essere.
Dopo i rilievi avanzati in una prima proposizione in aula sono state convocate due sedute di commissione antimafia alla presenza di Transparency Italia (sostenitrice del provvedimento), di Giangaetano Bellavia e Mario Turla (anch'essi favorevoli) ai primi di agosto e di Assimpredil e Aspesi ad inizio settembre che hanno invece manifestato forti perplessità.
Perplessità e contrarietà che sono riemerse in aula il primo di ottobre dal Consigliere Enrico Marcora (Lista Civica di centrosinistra) e dal consigliere Fabrizio De Pasquale (Forza Italia). Entrambe le liste di appartenenza dei due consiglieri hanno poi votato contro il provvedimento. A favore invece, oltre a Milano Progressista (promotrice della mozione), il Pd, il M5S, Milano in Comune.
Prima del voto la Segreteria generale ha chiesto di modificare la parola "obbligo" in "previsione" per approfondire, coinvolgendo Anac, la legittimità di rifiutare la sottoscrizione di un contratto nel momento in cui la controparte non riveli chi sia il proprio titolare effettivo.
Sono convinto che così sarà. Non è possibile infatti, altrimenti, valutare la correttezza di alcuna autocertificazione di assenza di conflitto di interesse, redatta da un qualsiasi dirigente, nel momento in cui non si possa sapere chi sia realmente la controparte. 
Milano prosegue a fare da apripista nella fondamentale battaglia al riciclaggio e alla corruzione.



(*) Il titolare effettivo viene definito nel dettaglio dall'articolo 20 del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche:
Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.