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2 dicembre 2018

Whistleblowing, targato Milano, ad un anno dall'approvazione della 197

Whistleblowing Forum del 30 novembre 2018 organizzato da
Il Sole 24 ore e Unione Fiduciaria a cui ho partecipato
Dall'inizio abbiamo pensato non tanto alla tutela del segnalante, quanto a come facilitare maggiormente le segnalazioni. Su suggerimento e sprone di Transparency già dal 3 luglio 2012, ben prima della approvazione della legge 190/2012 (*),  abbiamo trattato l'argomento in commissione antimafia. Dopo la seduta di Consiglio del 13 dicembre 2012 durante la quale la mozione è stata sospesa, il Consiglio Comunale approva la mozione il 17 giugno 2013 con 27 voti a favore, 8 astenuti, nessun contrario. Il 31 gennaio 2014 in Giunta viene approvato il primo Piano Anticorruzione. All’articolo 12 è citata la procedura del whistleblowing, ossia quella che facilita e regola le segnalazioni da parte dei dipendenti, di un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possa arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all'immagine della organizzazione lavorativa.

Dalla prima commissione si pensa ad una piattaforma (non ad un semplice indirizzo mail) che possa "interloquire con il segnalante", assegnando un codice alla segnalazione. Sarà attiva dal 15 gennaio 2015, 8 giorni prima di Palermo, seconda città italiana ad attivarla. Dal 15 gennaio per tutto l'anno saranno 13 le segnalazioni che giungeranno. Nel 2016 14. Dieci nel 2017, fino al 21 settembre, giorno di scadenza dell'Organismo di Garanzia (ODG), altro accorgimento proposto in commissione, per facilitare le segnalazioni. Tre componenti, di cui due esterni all'amministrazione comunale (**), che dopo essersi dotati di un regolamento interno, ricevono le segnalazioni, tutelano il segnalante e avviano le indagini interne decidendo, poi, le ulteriori azioni.
Dal 21 settembre 2017 ad oggi sono giunte altre 26 segnalazioni delle quali non sappiamo nulla perché non è stata redatta ancora la quarta relazione Whistleblowing.
Una crescita secca dai primi tre anni: da 37 in 33 mesi a 26 in tredici.
Le relazioni sono pubbliche (al link tra gli allegati in fondo alla pagina) e indicano segnalazione per segnalazione l'oggetto e come l'organismo di garanzia ha agito.

Riassumendo possiamo dire che 7 segnalazioni hanno permesso di migliorare le procedure, 4 sono ancora in corso, per 20 le risposte della macchina amministrativa sono state considerate sufficienti, 2 non di competenza, una è sfociata in un provvedimento disciplinare e un'altra in un richiamo al dirigente. Due archiviate perché il segnalante non ha risposto alle richieste dell'ODG.
Quelle anonime vengono trattate ugualmente, nonostante ci siano perplessità in proposito. Sono convinto che se una segnalazione è circostanziata e nell'interesse pubblico, debba essere approfondita comunque. Non possiamo pensare di perdere l'opportunità di prevenire un fatto corruttivo per "punire" la paura (pensata in questo caso come codardia) del segnalante?
E' chiaro che la riservatezza è fondamentale, perché se la segnalazione ha come oggetto una persona, ma risulta falsa, questa, se venisse a conoscenza della procedura di verifica avviata nei suoi confronti, potrebbe chiedere di perseguire il segnalante per diffamazione. Anche perché come minimo i tre componenti dell'ODG verrebbero a sapere dell'accusa falsa fatta nei suoi confronti.
E' qui che entra in gioco il tema della buona fede, concetto presente in ambito giuridico civilistico, presente nella nuova direttiva europea. Il concetto, citato anche nella procedura milanese, si traduce come  ragionevole convincimento che la segnalazione sia vera alla luce delle informazioni conosciute. Ora penso sia troppo discrezionale. Come si fa a capire se vi sia reale buona fede o no nel segnalante? Per questo mi sono riproposto di eliminarla dalle condizioni di accettabilità delle segnalazioni.
Tenuto conto le 26 giunte negli ultimi mesi e che saranno oggetto della prossima relazione, il numero cresce, ed è in linea con altre amministrazioni (relazione Anac giugno 2018).
Ora come prescrive la legge approvata un anno fa la piattaforma si apre ai dirigenti, dipendenti, consulenti delle aziende che hanno in essere un contratto di servizio, fornitura, lavori. Un cambiamento di eccezionale rilievo di cui vi racconterò prossimamente.
In ultimo teniamo fermamente conto che la procedura non solo persegue fatti corruttivi o illeciti, o procedure non in linea con quelle previste o comportamenti non coerenti con il codice etico dei dipendenti, ma agisce, anche come deterrente, nella prevenzione di essi.
Io penso ancora che, se vi fosse stata una segnalazione per tempo, il dirigente del Comune di Milano, che lavorava nell'assessorato dell'assessore Moioli, sotto la Moratti, avrebbe forse additìrittura non commesso il fatto e si sarebbe risparmiato il carcere. E non è poco...

*Legge n. 190/2012 che all’art. 1 comma 51 inserisce nel D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, l’art. 54 bis. In base alla suddetta norma, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti”, (o all'Autorità Nazionale anticorruzione ANAC, (come da ultimo disposto con Legge n. 144/2014), “ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

(**) il primo organismo era composto da Roberto Montà Presidente di Avviso Pubblico, Virginio Carnevali, Presidente di Transparency Italia e Mariangela Zaccaria, vicesegretario generale del Comune di Milano. Il secondo organismo nominato a maggio 2018 e attualmente in carica, è composto da Davide Del Monte, Direttore esecutivo di Transparency Italia, Iole Savini, avvocato, membro dell'organismo direttivo dell'associazione Organismi di Vigilanza 231/2001 e Luciano Ossani Posizione organizzativa dell'Ufficio anti-corruzione.
Si precisa che l’Organismo di Garanzia non ha utilizzato, quale fonte normativa, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, in quanto entrata in vigore il 29 dicembre 2017, successivamente alla data di vigenza dell’Organismo di Garanzia.