Nella seduta di commissione antimafia congiunta alla
commissione lavori pubblici del 2 agosto 2019, Maria Lucia Grande (Direttore
centrale unica appalti) e Nunzio Dragonetti (Direttore area gare beni e servizi
vicedirettore centrale unica appalti) ci hanno aiutato a comprendere le
modifiche al codice dei contratti entrate in vigore con il decreto 32/2019
convertito in legge 55/2019.
Sono 49 gli articoli che modificano il decreto legislativo
50 del 2016. Sono 27 i decreti attuativi da redigere. L’obiettivo dichiarato
dal Governo, una volta varato il provvedimento, è stato quello di rilanciare
gli investimenti pubblici.
La particolarità che rende ancora più complessa una norma
già complessa di natura i modificata troppo spesso negli ultimi anni e quella delle
norme sospese la legge in vigore da luglio scorso prevede diverse norme presenti
nel testo 50/2016 che vengono sospese fino al 31 dicembre 20120. Entro il 30
novembre 2020 il governo relazionerà sull’efficacia delle stesse.
Efficacia
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Anticorruzione
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1. I comuni
non capoluogo non dovranno più qualificare le stazioni appaltanti o fare
riferimento a centrali uniche di contentezza OA centrali uniche acquisti
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2. l'appalto
integrato (affidamento progettazione e esecuzione) viene reintrodotto
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3. L'albo
dei commissari viene sospeso ora si applicherà la rotazione utilizzando
risorse esterne (Con la vecchia norma bisognava utilizzare per la
costituzione dei commissari di gara un albo di professionisti qualificati da
tutta Italia)
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4. Viene adottata
l’inversione procedimentale. Dapprima si valuta la correttezza della
documentazione presentata quindi si valutano le offerte, mentre i controlli
sono eseguiti solo sui primi tre classificati
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- (soprattutto per le sanzioni dei controlli sostanziali)
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5.
L’articolo 36 comma 9 bis viene modificato ora le gare al minor prezzo
vengono bandite sotto i limiti europei 5.000.000 di euro per i lavori e €
250.000 per servizi e forniture. L'offerta economicamente vantaggiosa
prosegue nelle gare per i servizi sociali per le giare di alto contenuto
tecnologico
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6. Viene
anche modificata la modalità con cui vengono individuate le anomalie prima
c'erano 5 diversi metodi per la valutazione della soglia da sorteggiare tra
loro. Ora sono previsti due metodi: uno per le gare che prevedono meno di 15
concorrenti l'altro da utilizzare nelle gare che prevedono più di 15
concorrenti
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7. Non c'è
più l'obbligo del progetto esecutivo per gli appalti di manutenzione
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8. La
validità dei documenti scaduti viene acquisita con il silenzio assenso
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9. Sospesa
anche la norma sui subappalti. Passa dal 30% al max 40% subappaltabile e non
bisognerà dichiarare prima la terna tra cui si sceglierà
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10. Sotto la
soglia comunitaria per i beni e servizi (221 mila euro), concessioni (5
milioni di euro) e per i servizi sociali (750 mila euro) non è più prevista la
procedura negoziata (valutazione separata dell’offerta tecnica e economica e
documentazione amministrativa), ma l’affidamento diretto. Bisognerà valutare
5 operatori economici (e non preventivi), facendoli ruotare, individuati da
analisi di mercato o elenchi (linee guida 4 di ANAC) da riceversi anche via
mail. A Milano si prosegue con la preocedura a invito per sorteggio. L’albo
per le procedure negoziate si proseguirà ad utilizzare fino a 1 milione di
euro.
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11. Per i
lavori tra 40 mila e 150 mila beni e servizi non è più prevista la procedura
negoziata (valutazione separata dell’offerta tecnica e economica e
documentazione amministrativa) ma l’affidamento diretto. Basterà valutare 3
preventivi da riceversi anche via mail. Verrà utilizzato il minor prezzo. A
Milano si procederà con procedura aperta e bando pubblico.
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12. Prima
anche per le offerte economicamente più vantaggiose, nel caso i punti erano
superiori ai 4/5 di quelli massimi si svolgeva verifica delle anomalie. Ora
la verifica delle anomalie si farà solamente se ci sono meno di 3 offerte.
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13. Superata
la centralità di Anac la cosiddetta soft law non ci saranno più linee guida
interpretative ma, entro 180 giorni verrà steso un regolamento attuativo
complessivo
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