-->

26 marzo 2022

I bonus edilizi, i crediti d'imposta ceduti e la madre di tutte le truffe.

Bonus ristrutturazioni 50%, sisma bonus, bonus facciate, ecobonus, superbonus 110% (ecobonus e sismabonus 110). Due miliardi e 300 milioni di truffe e raggiri già sequestrati. Si indaga su altri due miliardi. Sono 4 miliardi e 400 milioni il giro d'affari di chi ha sfruttato la norma del decreto rilancio che nel 2020 non ha posto alcun limite alla possibilità di cedere i bonus edilizi. 

Oltre 38,4 miliardi di crediti fiscali relativi ai bonus edilizi ceduti - 0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021 - con 4,8 milioni di operazioni tra prime cessioni e sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate attraverso la piattaforma telematica. 
Numeri forniti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenuto il 10 febbraio in audizione al Senato sul dl Sostegni Ter.
Elenchiamo le misure che dovevano e dovranno arginare le truffe:
  • Viene introdotto nel DL Antifrodi, a novembre 2021, l’articolo 122 bis, che prevede una sospensione, entro i primi 5 giorni dalla presentazione della comunicazione telematica in piattaforma cessione crediti, della comunicazione stessa fino a un periodo massimo di 30 giorni. Quando avviene questa sospensione? Non è automatica, ma in presenza di profili di rischio che il legislatore si premura di elencare puntualmente. Dopodiché ci sono due opzioni: 
  1. i rischi vengono confermati, la cessione si considera non avvenuta tranqua non esset, a questo punto il credito ritorna in capo al soggetto cedente, il quale non perde il diritto di utilizzo
  2. se invece i profili di rischio nei 30 giorni non sono confermati, la cessione avviene regolarmente e quindi tutto procede ordinatamente. 
  • Il comma 4 introduce per tutti i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio di non acquistare i crediti nei casi in cui ricorrono i presupposti per la segnalazione operazioni sospette
  • Nel Sostegni ter, gennaio 2022 vengono vietate le cessioni successive alla prima. Previsto anche un regime transitorio, alla data del 17 febbraio tutto ciò che comunque a quella data, cioè prima del 17 febbraio, era stato oggetto di anche plurime opzioni, plurime cessioni può essere oggetto di un’ulteriore unica cessione. 
  • L'ultimo comma poi dell'articolo 28 prevede la nullità dei contratti che sono conclusi in violazione dei commi precedenti, quindi delle due disposizioni appena accennate.
  • Il Governo ha poi valutato, dopo le proteste di partiti e associazioni di categoria, di rivedere la posizione, mitigando questo divieto di cessioni successive alla prima e autorizzando ulteriori due cessioni concesse esclusivamente in confronto di banche, gruppi bancari, imprese di assicurazione. 
  • Altro aspetto importante, per contrastare le catene fraudolente di cessione di crediti, è quello del divieto di frazionamento di crediti ceduti. Ad ogni comunicazione verrà attribuito un codice identificativo univoco e questa segue poi nelle successive due, massimo, cessioni nei confronti delle banche.
  • Infine, nel decreto antifrode, correttivo del Sostegni ter di poche settimane fa, viene previsto un reato proprio all'articolo 119 comma 13 bis 1 a carico di tecnico abilitato che espone informazioni false, omette informazioni rilevanti o attesta falsamente congruità delle spese, pena detentiva da 2 a 5 anni oltre a una pena pecuniaria. 
Sarebbe stato anche giusto obbligare le aziende che si sono occupate dei bonus di avere la certificazione antimafia pulita. In fondo i crediti d'imposta con cui sono pagati sono fondi pubblici a debito e sarebbe giusto che venissero controllati.
I condomini seri potrebbero però imporre comunque al proprio amministratore di obbligare a scegliere tra le aziende già certificate. Quelle appartenenti alle White List della Prefettura.